Bamboccioni per qualcuno, ma non per il Fisco, che non guarda l’età, solo il reddito. Per essere considerati a carico, i figli, il coniuge e gli altri familiari durante il 2009 non devono avere avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. Questo limite di reddito vale per tutto
l’anno, infatti la detrazione non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell’anno, il reddito del familiare ha superato i 2.840,51 euro senza considerare,
purtroppo, eventuali deduzioni.
Le detrazioni per il coniuge e i figli (sono equiparati ai naturali i riconosciuti, gli adottivi e gli affidati) spettano
anche se questi non convivono con chi li dichiara a proprio carico e anche se non risiedono in Italia.
Il Fisco quando si tratta di prole è davvero molto comprensivo e vi riconosce le detrazioni anche se, per esempio, vostro figlio non è più in giovane età, magari ha 40 anni, purché guadagni poco.
La detrazione per i figli viene riconosciuta a prescindere
dall’età del figlio e dal fatto che sia o meno ancora studente. L’unico limite che il Fisco impone ai genitori
è che facciano metà per uno: se non sono legalmente separati, devono ripartirsi al 50% la detrazione per ogni figlio a carico.
I genitori possono, di comune accordo, attribuire tutta la detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che sia persa in tutto o in parte dal genitore con reddito particolarmente basso.
In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; in caso di affidamento congiunto, invece, si divide al 50%. Percentuali diverse possono essere stabilite dal giudice al momento della separazione sulla base del tipo di affidamento deciso. Anche in questo caso, però, è possibile, per i motivi appena ricordati, decidere
di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito più elevato.
In alcuni casi la detrazione spetta per intero a un solo genitore:
❍ quando l’altro genitore è fiscalmente a suo carico;
❍ se rimane vedovo/a con figli e si risposa;
❍ per figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente,
anche se questi è coniugato;
❍ se l’altro genitore è deceduto oppure non ha riconosciuto
il figlio.
Nell’ultimo caso la detrazione per il primo figlio potrebbe essere sostituita da quella per il coniuge, se più conveniente.
Fonte: Altroconsumo
Fonte: Altroconsumo