Gli enti del volontariato presentano la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in Anagrafe tributaria.
Attenzione
Sono tenuti a presentare la domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.
L’Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2010 pubblica sul proprio sito l’elenco provvisorio degli enti del volontariato.
Se emergono errori di iscrizione nell’elenco del volontariato, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente oppure mediante un proprio delegato – alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Verificati gli eventuali errori, l’Agenzia pubblica, entro il 25 maggio successivo, una versione aggiornata dell’elenco.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2010, spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – pdf che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Attenzione
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
Alla dichiarazione deve essere allegata (articolo 47 del Dpr 445/2000) la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

















